Statuto Associazione
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “BODY ART THERAPY ITALIA APS”
ART. 1 –DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
1.1 E’ costituita, con sede Nepi (VT) in Via Delle Rose n. 2, l’Associazione di Promozione Sociale con denominazione “Body Art Therapy Italia APS” quale associazione di promozione sociale di utilità socio-culturale, nella forma giuridica di associazione non riconosciuta.
La denominazione “Body Art Therapy Italia APS” sarà integrata con “Body Art Therapy Italia APS Ente del Terzo Settore” o, in breve, “Body Art Therapy Italia APS ETS” successivamente all’operatività e all’iscrizione nel Registro Unico Nazione Del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) nel rispetto di quanto disposto dall’art. 12 del D.lgs. 117/17.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
1.2 L’associazione di promozione sociale opera nel territorio Nazionale.
1.3 L’associazione di promozione sociale ha durata illimitata.
ART. 2 – STATUTO
2.1 L’associazione di promozione sociale, apolitica, apartitica e aconfessionale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce negli ambiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
2.2 L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 – SCOPI E ATTIVITA’
3.1 L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di divulgare una corretta informazione sulle malattie neoplastiche, di contribuire a sostenere i costi delle ricerche scientifiche sulle neoplasie, di operare per la prevenzione di queste, con particolare attenzione al tumore al seno, di promuovere e favorire tutte le iniziative che mirino al miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria e psicologica delle persone affette da neoplasie e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato senza fine di lucro, utilizzando anche la forma di Auto Muto Aiuto (AMA) in gruppi di persone che condividono la stessa condizione esistenziale o le stesse difficoltà con l’ausilio di psicologi, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’Associazione che potrà :
a) patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, attività scientifica-artistica-culturali, evidenziare e diffondere l’importanza di laboratori ricreativi e formativi di pittura e in particolare pittura sul corpo con lo scopo di ricostruire l’immagine di se compensando l’alterazione somatica provocata dall’intervento chirurgico a causa del tumore al seno riscoprendo l’identità sessuale perduta, pubblicazioni e attività.
b) La promozione della collaborazione, attraverso un coordinamento sinergico, con altre associazioni che abbiano come fine quello di contribuire al miglioramento del benessere fisico, mentale e sociale delle persone affette da malattie neoplastiche incoraggiando ricerche e studi per la prevenzione e la cura delle neoplasie attraverso l’arte e la creatività, istituendo eventualmente, ove possibile, anche un comitato scientifico;
c) facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l’intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle neoplasie, alla loro importanza sociale, e al ruolo che esse rivestono come fronte d’avanguardia per la lotta contro i tumori;
d) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e di programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
e) collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre istituzioni competenti nell’organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia nell’assistenza sanitaria, psicologica, psicoterapica e sociale in favore delle persone affette da neoplasie e dei loro familiari;
f) L’organizzazione di raccolta di fondi e finanziamenti sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.
3.2 Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono riconducibili agli interventi e ai servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
3.3 Ai fini predetti l’Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio, ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati, promuoverà a carattere di temporaneità manifestazioni pubbliche mirate alla raccolta fondi al fine del conseguimento degli scopi statutari. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi.
ART. 4 – STRUMENTI
4.1 Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto dalle leggi nº1 e nº 197 del 1991, l’Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazione di enti o di società che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di cui all’art. 17 c.c., nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto;
4.2 L’associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni, donazioni, eredità e legati.
ART. 5 – SOCI E AMMISSIONI
5.1 Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18°anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea.
5.2 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
5.3 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
5.4 I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza dell’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
5.5 I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) fondatori, coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
b) ordinari, coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
c) sostenitori, coloro che contribuiscono economicamente a finanziare le attività dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari,
d) onorari, coloro cui l’Associazione deve particolare riconoscenza, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
5.6 La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
5.1 I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- Votare, se maggiorenni, in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Ricevere la tessera sociale, copia dello Statuto e del Regolamento;
E il dovere di:
- Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
6.1 Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci,
– Presidente,
– Consiglio Direttivo.
6.2 Tutte le cariche sociali hanno durata triennale; l’incarico può essere rinnovato per più mandati senza limitazione alcuna nel numero.
6.3 Le sostituzioni o le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
6.4 Eventuali compensi da corrispondere ai componenti degli organi sociali sono determinati dal Consiglio Direttivo. È vietata la corresponsione ai componenti degli organi dell’associazione di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994, e dal decreto-legge n. 239, convertito dalla legge n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI
7.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci validamente iscritti all’Associazione da almeno cinque giorni rispetto alla data dell’adunanza alla quale si intende partecipare, che siano in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza o di espulsione.
7.2 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
7.3 L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci.
7.4 L’Assemblea ordinaria, che in ogni caso deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo, redatto nella forma di rendiconto per cassa e delle relazioni illustrative sull’attività svolta, mantiene l’esclusiva sulle delibere in merito a:
a) il programma e le attività della Associazione;
b) l’elezione delle cariche sociali;
c) l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e delle relazioni allegate;
d) ogni altro argomento sottoposto alla Sua attenzione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci regolarmente iscritti mentre, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci partecipanti.
L’Assemblea ordinaria vota a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
7.5 L’Assemblea straordinaria delibera in merito a:
a) lo scioglimento dell’Associazione, a condizione che vi sia il voto favorevole di almeno l’ottanta per cento dei Soci iscritti e con diritto di voto;
b) le proposte di modifica dello Statuto. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere formulate da uno degli Organi statutari o da almeno 1/5 dei Soci regolarmente iscritti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci regolarmente iscritti e in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti. L’Assemblea straordinaria vota a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
7.6 La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un quinto dei Soci o su richiesta del Consiglio Direttivo; in tali ipotesi il Presidente ha l’obbligo di provvedere ad attivare le modalità di convocazione previste dal presente articolo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
7.7 Il diritto di voto alle assemblee ordinarie o straordinarie compete solo ai Soci maggiorenni validamente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
7.8 L’Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria procede alla votazione per appello nominale, salvo che per le votazioni relative alla elezione alle cariche sociali che avvengono sempre a scrutinio segreto.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
ART. 8 – PRESIDENTE
8.1 Il Presidente è eletto dall’Assemblea e svolge i seguenti compiti:
a) rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
b) presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
c) è responsabile, nei limiti del proprio mandato, nei confronti della Assemblea e dei terzi della conduzione e delle attività svolte dalla Associazione;
d) in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile.
e) convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
8.2 In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Per anzianità si intende il periodo, continuativo, di iscrizione all’Associazione.
8.3 Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
8.4 Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
8.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da n. 2 (due) membri oltre al Presidente, che ne presiede le adunanze con diritto di voto.
9.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi, su convocazione del Presidente, tramite raccomandata o altra comunicazione scritta, recante indicazione delle materie che saranno oggetto di discussione inviata ai membri almeno 8 giorni prima della adunanza.
La convocazione può avvenire tuttavia ogni qualvolta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno due membri dell’organo stesso; in tali ipotesi il Presidente deve provvedere ad attivare le modalità di convocazione predisposte dal presente articolo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
Alle adunanze del Consiglio Direttivo partecipano, con diritto di intervento ma senza diritto di voto eventuali esperti e consulenti che siano ritenuti necessari per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
9.3 In prima ed in seconda convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di 2/3 dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo vota a maggioranza semplice dei presenti, salvo che per l’approvazione e la modifica del Regolamento per la quale è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 dei presenti. La mancata partecipazione di un membro a tre adunanze consecutive senza una giustificata ragione, comporta l’automatica decadenza dalla carica con conseguente cooptazione del primo degli esclusi degli eletti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate con esclusione del pubblico e le votazioni avvengono per chiamata nominale; non sono ammesse deleghe e il processo verbale del dibattito di ciascuna riunione deve recare in calce, per essere valido, la firma autografa del Presidente o di chi ne fa le veci.
9.4 Sono compiti del Consiglio:
a) dare attuazione alle delibere della Assemblea che non siano riservate alla competenza di altri organi;
b) redigere i rendiconti per cassa consuntivo e preventivo, nonché il piano di attività annuale e le relazioni e i rendiconti specifici sull’attività della Associazione, da presentare all’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
c) determinare la quota associativa annuale e i compensi per gli organi sociali;
d) deliberare sulla straordinaria amministrazione e sulle proposte sottoposte alla sua attenzione dal Presidente; per atti di straordinaria amministrazione si intendono atti relativi all’acquisto e l’alienazione di immobili e ad impegni di spesa eccedenti i limiti indicati nel bilancio preventivo;
e) accogliere o rigettare le domande di ammissione degli aspiranti Soci;
f) applicare il codice etico, con potere disciplinare e deliberare l’espulsione dei Soci;
g) esaminare il Regolamento al fine della sua approvazione e proporre le eventuali modifiche;
h) deliberare sulla costituzione o sullo scioglimento delle sezioni;
i) approvare le proposte di transazione o rinuncia alle azioni, di compromissione in arbitri, anche amichevoli compositori, relative a controversie che coinvolgano l’Associazione;
l) deliberare l’istituzione, la soppressione e le funzioni di singoli collegi o commissioni di scopo.
ART. 10 – RISORSE ECONOMICHE
10.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle attività e da beni immobili risultanti dai bilanci e dagli inventari.
10.2 Le risorse economiche, destinate allo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione, sono costituite da:
- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
ART. 11 – QUOTA ASSOCIATIVA
11.1 La quota sociale è quantificata dal Consiglio Direttivo ed è annuale; non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
11.2 I Soci non in regola con il versamento delle quote sociali sono esclusi dall’Associazione, non possono dunque partecipare alle adunanze della Assemblea, né prendere parte alle attività associative; decadono automaticamente dalle cariche sociali, non esercitano il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
11.3 La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non rivalutabile.
ART. 12 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL
PATRIMONIO
12.1 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
12.2 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.
ART. 13 – BILANCIO
13.1 I documenti di bilancio dell’Associazione di Promozione Sociale sono annuali; l’esercizio decorre dal primo settembre al trentuno agosto dell’anno successivo. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 48 e 87 del D. Lg. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
13.2 Il bilancio, redatto nella forma di rendiconto per cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
13.3 L’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche mediante relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
ART. 14 – BILANCIO SOCIALE
14.1 E’ redatto, ove ne ricorrano i presupposti, nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lg. 117/2017.
ART. 15 – PERSONALE RETRIBUITO
15.1 L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lg. 117/2017.
15.2 I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 16 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
16.1 I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lg. 117/2017.
ART. 17 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
17.1 L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lg. 117/2017.
17.2 In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
ART. 18 – REGOLAMENTO INTERNO
18.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento emanato dall’Assemblea dei soci.
ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI
19.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.